' di intervento delle autorita' dello Stato di residenza Le autorita' dello Stato di residenza non interferiranno in alcuna questione sorta a bordo della nave dello Stato di invio, salvo che non si verifichino avvenimenti tali da turbare l'ordine pubblico nel porto o a terra o che in essi siano coinvolte persone estranee all'equipaggio della nave.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
