[1]con i cittadini dello Stato di invio

[2]1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:

  • a)il funzionario consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la stessa liberta' di comunicare con il funzionario consolare e di recarsi da lui;
  • b)le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, l'ufficio consolare dello Stato di invio quando nella sua circoscrizione consolare un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare da parte della persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente, e in ogni caso entro le 72 ore, dalle suddette autorita'. Queste devono immediatamente informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
  • c)il funzionario consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla sua rappresentanza in giudizio;
  • d)quando un cittadino sconta, in seguito a condanna, una pena detentiva o sia sottoposto ad altra misura restrittiva della liberta', il funzionario consolare ha il diritto di visitarlo. Ogni visita di tale genere deve permettere al funzionario consolare di intrattenersi con il detenuto. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza, restando inteso, tuttavia, che tali leggi e regolamenti non devono rendere questi diritti inoperanti.

Testo vigente dal 9 gennaio 1974

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urn:nir:stato:legge:1973-11-29;886~art34 · fonte su Normattiva