[1]con i cittadini dello Stato di invio
[2]1. Affinche' l'esercizio delle funzioni consolari relative a cittadini dello Stato di invio sia facilitato:
- a)il capo dell'ufficio consolare ha la liberta' di comunicare con i cittadini dello Stato di invio e di recarsi da loro. I cittadini dello Stato di invio hanno la medesima liberta' di comunicare con l'ufficio consolare di questo Stato e di recarvisi;
- b)le autorita' competenti dello Stato di residenza devono avvertire immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore l'ufficio consolare dello Stato di invio quando, nella sua circoscrizione consolare, un cittadino di questo Stato e' arrestato o sottoposto a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale. Ogni comunicazione indirizzata all'ufficio consolare dalla persona arrestata o sottoposta a qualsiasi altra forma di limitazione della liberta' personale deve ugualmente essere trasmessa immediatamente e in ogni caso non oltre 72 ore dalle suddette autorita'. Queste autorita' devono senza ritardo informare l'interessato dei diritti spettantigli ai sensi del presente comma;
- c)il capo dell'ufficio consolare ha il diritto di recarsi da un cittadino dello Stato di invio che sia stato arrestato o sottoposto ad ogni altra forma di limitazione della liberta' personale, di intrattenersi e di corrispondere con lui e di provvedere alla nomina del suo rappresentante legale;
- d)il capo dell'ufficio consolare ha gli stessi diritti previsti alla lettera c) nei confronti del cittadino dello Stato di invio che sta scontando, in seguito a condanna, una pena detentiva o e' sottoposto ad altra forma di limitazione dalla liberta' personale. 2. I diritti di cui al paragrafo 1 del presente articolo devono esercitarsi nel quadro delle leggi e dei regolamenti dello Stato di residenza; resta inteso tuttavia che tali leggi e regolamenti devono consentire la piena realizzazione degli scopi per i quali i diritti sono accordati in base al presente articolo.
Testo vigente dal 19 giugno 1976
