1. - La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP, dei paesi e territori o degli altri beneficiami degli aiuti previsti all'articolo 94 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con esse prima della presentazione delle loro domande. 2. - La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. 3. - Le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2 sono trasmesse, per quanto riguarda la Commissione, tramite il suo ufficio di collegamento. Inoltre, detto ufficio da' e raccoglie ogni informazione di carattere generale atta a favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art12 · fonte su Normattiva