1. La Commissione e la Banca si informano reciprocamente e periodicamente in merito alle domande di finanziamento loro presentate e ai contatti preliminari che le autorita' competenti degli Stati ACP dei paesi e territori o degli altri beneficiari degli aiuti previsti all'articolo 191 della convenzione ed alle corrispondenti disposizioni della decisione, hanno preso con loro prima della presentazione delle loro domande. 2. La Commissione e la Banca si tengono reciprocamente informate dei progressi dell'istruzione delle domande di finanziamento. Esse scambiano tutte le informazioni di carattere generale per favorire l'armonizzazione delle procedure di gestione e la valutazione delle domande.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~accordo-art12 · fonte su Normattiva