1. - La Commissione istruisce i progetti che, in applicazione dell'articolo 101 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante sovvenzioni o mediante prestiti speciali sulle risorse del Fondo. La Commissione istruisce altresi' le domande di trasferimenti presentate in applicazione del titolo II, capitolo 1 della convenzione e delle disposizioni corrispondenti della decisione, nonche' i progetti e programmi per cui si puo' ricorrere al sistema speciale di finanziamento in applicazione del titolo III, capitolo 1 della convenzione. 2. - La Banca istruisce i progetti che, in applicazione del suo statuto e dell'articolo 101 della convenzione nonche' delle disposizioni corrispondenti della decisione, possono essere finanziati mediante prestiti su risorse proprie, con o senza abbuoni, o mediante capitali di rischio. 3. - I progetti di investimenti produttivi inerenti ai settori industriale, agro-industriale, minerario, turistico, nonche' alla produzione di energia connessa con un investimento in tali settori sono presentati alla Banca, che esamina se possono beneficiare di una delle forme di aiuto da essa gestite. 4. - Se, durante l'istruzione di un progetto o programma d'azioni da parte della Commissione o della Banca, appare che esso non puo' essere finanziato con una delle forme di aiuto da esse rispettivamente gestite, ciascuna di esse trasmette tali domande all'altra istituzione, previa informazione dell'eventuale beneficiario.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
