All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati:

  • a)a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
  • b)a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art2 · fonte su Normattiva