All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, si aggiungono, a concorrenza di 700 milioni di UCE, prestiti concessi dalla Banca, sulle risorse proprie, alle condizioni da essa fissate in conformita' delle disposizioni del suo statuto. Questi prestiti sono destinati:
- a)a concorrenza di 685 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare negli Stati ACP;
- b)a concorrenza di 15 milioni di UCE, ad operazioni di finanziamento da realizzare nei paesi e territori.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
