[1]Prestiti sulle risorse proprie della BEI
[2]1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo 2, lettera b), destinato al Fondo investimenti nell'ambito del 9°, 10° e 11° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo non superiore a 2 600 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse sono stanziate per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE per un importo fino a 2 500 milioni di EUR che puo' essere aumentato a medio termine a seguito di una decisione che deve essere adottata dagli organi direttivi della BEI e per un importo fino a 100 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione sull'associazione d'oltremare alle condizioni previste dal suo statuto e secondo le modalita' e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e dalla decisione sull'associazione d'oltremare.
[3]2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso di essa, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1, paragrafo 1, dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-UE e delle disposizioni corrispondenti della decisione sull'associazione d'oltremare.
[4]3. La garanzia di cui al paragrafo 2 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dell'insieme dei contratti di prestito e la garanzia copre tutti i rischi dei progetti del settore pubblico. Per i progetti del settore privato, la garanzia copre tutti i rischi politici, mentre la BEI assume integralmente il rischio commerciale.
[5]4. Per gli impegni di cui al paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.
Testo vigente dal 29 dicembre 2014
