[1]Prestiti derivanti dalle risorse proprie della BEI

[2]1. All'importo di cui all'articolo 1, paragrafo, 2, lettera b), destinato al fondo investimenti nell'ambito del 9° FES e all'importo di cui all'articolo 2, lettera d), viene aggiunto un importo indicativo di max. 2 030 milioni di EUR sotto forma di prestiti concessi dalla BEI a valere sulle proprie risorse. Tali risorse vengono stanziate per un importo fino a 2 000 milioni di EUR per i fini stabiliti nell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e per un importo fino a 30 milioni di EUR per gli scopi previsti nella decisione di associazione alle condizioni previste dai suoi statuti e secondo le disposizioni pertinenti che figurano nelle modalita' e condizioni relative al finanziamento degli investimenti fissate dall'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e dalla decisione sull'associazione.

[3]2. Gli Stati membri si impegnano, in proporzione alla loro sottoscrizione al capitale della BEI, a rendersi garanti verso la BEI, rinunciando al beneficio di escussione, per tutti gli impegni finanziari risultanti per i mutuatari dai contratti di prestito conclusi dalla BEI sulle sue risorse proprie in applicazione dell'articolo 1 dell'allegato II dell'accordo di partenariato ACP-CE e delle corrispondenti disposizioni della decisione sull'associazione.

[4]3. La garanzia di cui al paragrafo 2 e' limitata al 75% dell'importo complessivo dei crediti aperti dalla BEI a titolo dei contratti di prestito nel loro complesso; essa e' destinata alla copertura di ogni rischio.

[5]4. Per gli impegni degli Stati membri di cui dal paragrafo 2 verranno stipulati contratti di garanzia tra ciascuno Stato membro e la BEI.

Testo vigente dal 17 novembre 2007

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urn:nir:stato:legge:2007-11-09;215~accordo-art4 · fonte su Normattiva