1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~accordo-int-1979-art7 · fonte su Normattiva