1. - Le eventuali rimanenze del Fondo sono impiegate fino a esaurimento secondo modalita' uguali a quelle previste dalla convenzione, dalla decisione e dal presente accordo. 2. - Gli Stati membri si impegnano a versare, allo scadere del presente accordo e alle condizioni previste dall'articolo 6, la parte dei loro contributi che non e' stata ancora richiesta.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
