1. In merito all'applicazione della clausola di salvaguardia hanno luogo consultazioni preventive, sia che si tratti dell'applicazione iniziale sia di una proroga di tali misure. La Comunita' fornisce agli Stati ACP tutte le informazioni necessarie per queste consultazioni nonche' i dati che consentono di determinare in quale misura le importazioni di un dato prodotto in provenienza di uno o piu' Stati ACP abbiano provocato gli effetti di cui all'articolo 12, paragrafo 1. 2. Quando abbiano avuto luogo consultazioni, le misure di salvaguardia o qualsiasi accordo concluso tra gli Stati ACP interessati e la Comunita' entrano in vigore al termine di dette consultazioni. 3. Tuttavia le consultazioni preventive di cui ai paragrafi 1 e 2, non sono di ostacolo a decisioni immediate che la Comunita' o i suoi Stati membri potrebbero prendere, conformemente all'articolo 12, paragrafo I, qualora particolari circostanze abbiano reso necessarie tali decisioni. 4. Per facilitare l'esame dei fatti che potrebbero perturbare il mercato, viene istituito un meccanismo destinato al controllo statistico di talune esportazioni degli Stati ACP nella Comunita'. 5. Le parti contraenti si impegnano a tenere regolari consultazioni allo scopo di trovare soluzioni soddisfacenti agli eventuali problemi causati dall'applicazione della clausola di salvaguardia.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
