[1]1. Quando lo consente l'evoluzione dei proventi da esportazione per un prodotto che ha subito una diminuzione di tali proventi, che ha dato origine a un trasferimento, lo Stato ACP interessato contribuisce alla ricostituzione delle risorse del sistema. 2. Ai fini del paragrafo 1, la Commissione determina
[2]- all'inizio di ciascuno dei sette anni successivi a quello durante il quale il trasferimento e' stato versato, - fino a quando la totalita' del trasferimento non e' stata riversata nel sistema, - in conformita' delle disposizioni dell'articolo 30, se, per l'anno precedente,
- a)il valore unitario del prodotto considerato, esportato nella Comunita', supera il valore unitario medio registrato nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
- b)il quantitativo dello stesso prodotto effettivamente esportato nella Comunita' e' perlomeno uguale alla media dei quantitativi esportati nella Comunita' nei quattro anni anteriori all'anno precedente;
- c)i proventi per l'anno e il prodotto in oggetto raggiungono almeno il 106,5% della media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati durante i quattro anni anteriori all'anno precedente. 3. Se le tre condizioni elencate al paragrafo 2 sono soddisfatte contemporaneamente, lo Stato ACP versa al sistema un importo uguale alla differenza tra i proventi effettivi ricavati nell'anno precedente dalle esportazioni nella Comunita' e la media dei proventi da esportazione nella Comunita' realizzati nei quattro anni anteriori all'anno precedente, senza che tuttavia l'importo del contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema possa superare il trasferimento in questione. 4. Questo importo viene riversato al sistema nella misura di un quinto all'anno dopo un biennio di dilazione che inizia nell'anno durante il quale e' stato constatato l'obbligo di contribuire alla ricostituzione. 5. Qualora l'esame dell'andamento delle esportazioni per tutte le destinazioni e della produzione del prodotto in causa nello Stato ACP interessato, nonche' della domanda in atto nella Comunita' metta in luce forti variazioni, si procede a consultazioni tra la Commissione e lo Stato ACP interessato per determinare se ed in quale misura siffatte variazioni possano giustificare un contributo alla ricostituzione delle risorse del sistema. Se tale giustificazione esiste, lo Stato ACP interessato versa al sistema, alle condizioni precisate al paragrafo 4, l'importo deciso durante le consultazioni. 6. Tenendo conto delle decisioni che il Consiglio dei Ministri prende in applicazione dell'articolo 27, le esportazioni nella Comunita' di cui al presente articolo vengono aumentate delle esportazioni destinate ad altri Stati ACP.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
