delle misure di salvaguardia 1. I Membri applicheranno le misure di salvaguardia solo nella misura necessaria ad impedire un grave pregiudizio o a porvi rimedio e a facilitare l'adeguamento. Ove si ricorra a una restrizione quantitativa, tale misura non ridurra' l'ammontare delle importazioni al di sotto del livello conseguito in un periodo recente, pari alla media delle importazioni effettuate negli ultimi tre anni di riferimento per i quali sono disponibili dati statistici, salvo che venga fornita una chiara giustificazione della necessita' di prevedere un livello diverso di importazioni, al fine di impedire un grave pregiudizio o di porvi rimedio. I Membri adotteranno le misure piu' opportune per il raggiungimento degli obiettivi previsti. 2. a) Nei casi in cui un contingente venga suddiviso tra diversi paesi fornitori, il Membro che applica le restrizioni puo' cercare di raggiungere un accordo in merito all'assegnazione di quote del contingente con tutti gli altri Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto in questione. Nei casi in cui questo metodo non sia praticabile in termini ragionevoli, il Membro interessato assegnera' ai Membri che abbiano un interesse sostanziale nella fornitura del prodotto quote diverse sulla base delle percentuali fornite da tali Membri, nel corso di un precedente periodo rappresentativo, sul totale delle importazioni del prodotto in questione, in volume o in valore, tenendo in debito conto eventuali fattori particolari che possano aver inciso o possano incidere sul commercio del prodotto.

  • b)Un Membro potra' derogare alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a), purche' si svolgano consultazioni a norma dell'articolo 12, paragrafo 3, sotto gli auspici del comitato per le misure di salvaguardia previsto all'articolo 13, paragrafo 1, e purche' al comitato sia fornita una chiara dimostrazione del fatto che i) le importazioni provenienti da determinati Membri sono aumentate in percentuale sproporzionata rispetto all'incremento totale delle importazioni del prodotto in questione nell'arco di un periodo rappresentativo, ii) i motivi della deroga alle disposizioni del paragrafo 2, lettera a) sono giustificati e
  • iii)le condizioni di tale deroga sono eque per tutti i fornitori del prodotto in questione. La durata di una misura di questo tipo non puo' essere prorogata oltre il periodo iniziale a norma dell'articolo 7, paragrafo 1. La deroga di cui sopra non sara' permessa in caso di minaccia di grave pregiudizio.

Testo vigente dal 25 febbraio 1996

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Rinviano a questo articolo

Gli articoli che nel proprio testo richiamano questo.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

48 versioni dal 1995

1995oggi
  1. 25 febbraio 1996 — oggiin vigoreper 31 anni
  2. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  3. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  4. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  5. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  6. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  7. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  8. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  9. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  10. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  11. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  12. 25 febbraio 1996 — 25 febbraio 1996per 1 giorno
  13. 25 luglio 1995 — 25 febbraio 1996per 7 mesi
  14. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  15. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  16. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  17. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  18. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  19. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  20. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  21. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  22. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  23. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  24. 25 luglio 1995 — 25 luglio 1995per 1 giorno
  25. 11 gennaio 1995 — 25 luglio 1995per 7 mesi
  26. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  27. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  28. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  29. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  30. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  31. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  32. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  33. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  34. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  35. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  36. 11 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  37. 10 gennaio 1995 — 11 gennaio 1995per 1 giorno
  38. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  39. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  40. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  41. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  42. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  43. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  44. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  45. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  46. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  47. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995per 1 giorno
  48. 10 gennaio 1995 — 10 gennaio 1995testo originarioper 1 giorno

urn:nir:stato:legge:1994-12-29;747~art5 · fonte su Normattiva