In caso di adozione, di modifica o di ritiro delle misure di salvaguardia, si presta particolare attenzione agli interessi degli Stati ACP meno sviluppati, senza sbocco sul mare ed insulari.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art15 · fonte su Normattiva