Al fine di assicurare l'efficace applicazione delle disposizioni della presente convenzione nel settore della cooperazione commerciale, le parti contraenti convengono di informarsi e di consultarsi a vicenda. Oltre ai casi in cui sono specificamente previste consultazioni negli articoli da 1 a 15, si avviano consultazioni, su richiesta della Comunita' o degli Stati ACP alle condizioni previste dalle norme di procedura di cui all'articolo 168, specialmente nei casi seguenti:

  • 1)qualora intendano prendere misure di natura commerciale che ledano gli interessi di una o piu' altre parti contraenti nell'ambito della presente convenzione, le parti contraenti devono informarne il Consiglio dei Ministri. Su richiesta delle parti contraenti interessate, si avviano consultazioni per tenere conto dei rispettivi interessi;
  • 2)qualora, durante il periodo di applicazione della presente convenzione, gli Stati ACP ritengano che i prodotti agricoli di cui all'articolo 2, paragrafo 2, lettera a), che non sono oggetto di un regime speciale, debbano beneficiare di un tale regime, possono aver luogo consultazioni in sede di Consiglio dei Ministri;
  • 3)quando una parte contraente ritenga che una regolamentazione esistente in un'altra parte contraente, la sua interpretazione, la sua applicazione o l'attuazione delle sue modalita' ostacolino la circolazione delle merci;
  • 4)qualora intenda concludere un accordo preferenziale con paesi terzi, la Comunita' ne informa gli Stati ACP. Su richiesta di questi ultimi hanno luogo consultazioni al fine di salvaguardare i loro interessi;
  • 5)qualora la Comunita' o gli Stati membri attuino misure di salvaguardia in conformita' dell'articolo 12, possono essere avviate consultazioni in materia in sede di Consiglio dei Ministri, su richiesta delle parti contraenti interessate, specialmente ai fini dell'osservanza dell'articolo 12, paragrafo 3.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art16 · fonte su Normattiva