1. Ogni domanda di accessione alla presente convenzione presentata da uno Stato la cui struttura economica e la cui produzione siano paragonabili a quelle degli Stati ACP richiede l'approvazione del Consiglio dei Ministri. Lo Stato interessato puo' accedere alla presente convenzione concludendo un accordo con la Comunita'. 2. Detto Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. 3. Tale accordo puo' tuttavia indicare la data in cui alcuni di questi diritti ed obblighi diventano ad esso applicabili. 4. L'accessione non puo' tuttavia pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica, alla stabilizzazione dei proventi da esportazione ed alla cooperazione industriale.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art186 · fonte su Normattiva