1. La domanda di accessione alla presente Convenzione di un paese o territorio di cui alla Parte IV del Trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei ministri. In caso di approvazione del Consiglio dei ministri, detto paese accede alla presente Convenzione depositando uno strumento di accessione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP e ne informa gli Stati firmatari. 2. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'accessione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente Convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica e alla stabilizzazione dei proventi d'esportazione.

Testo vigente dal 12 febbraio 1976

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urn:nir:stato:legge:1976-02-03;11~art89 · fonte su Normattiva