1. Ogni domanda di adesione alla presente convenzione di un paese o territorio di cui alla parte quarta del trattato, divenuto indipendente, e' portata a conoscenza del Consiglio dei Ministri. 2. In caso di approvazione del Consiglio dei Ministri, detto paese aderisce alla presente convenzione depositando uno strumento di adesione presso il Segretariato del Consiglio delle Comunita' europee, che ne trasmette una copia certificata conforme al Segretariato degli Stati ACP, informandone gli Stati firmatari. 3. Questo Stato gode quindi degli stessi diritti ed e' sottoposto agli stessi obblighi degli Stati ACP. L'adesione non puo' pregiudicare i vantaggi derivanti agli Stati ACP firmatari della presente convenzione dalle disposizioni relative alla cooperazione finanziaria e tecnica ed alla stabilizzazione dei proventi da esportazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art288 · fonte su Normattiva