Per conseguire gli obiettivi fissati all'articolo 1, le parti contraenti attuano misure di promozione commerciale, che vanno dalla fase della produzione alla fase finale della distribuzione. Il loro scopo e' di far si che gli Stati ACP traggano il massimo vantaggio dalle disposizioni della presente convenzione in materia di cooperazione commerciale, agricola ed industriale, e che possano partecipare, alle condizioni piu' favorevoli, ai mercati della Comunita' e ai mercati interni, regionali ed internazionali, diversificando la gamma ed incrementando il valore ed il volume delle esportazioni ACP.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art20 · fonte su Normattiva