1. L'articolo 3 non e' d'ostacolo ai divieti o alle restrizioni all'importazione, all'esportazione o al transito giustificati da motivi di moralita' pubblica, di ordine pubblico, di pubblica sicurezza, di tutela della salute e della vita delle persone e degli animali o di preservazione dei vegetali, di protezione del patrimonio artistico, storico o archeologico nazionali o di tutela della proprieta' industriale e commerciale. 2. Detti divieti o restrizioni non devono comunque costituire un mezzo di discriminazione arbitraria ne' una restrizione dissimulata del commercio in generale. 3. Qualora l'applicazione delle misure enunciate al paragrafo 1 leda gli interessi di uno o piu' Stati ACP, si procede, su richiesta di questi ultimi, a consultazioni per la ricerca di una soluzione soddisfacente.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art5 · fonte su Normattiva