Le disposizioni del presente capitolo non sono d'ostacolo agli impegni che le parti contraenti potrebbero assumere nel quadro di accordi internazionali sui prodotti di base. Se alcune parti contraenti intendono concludere accordi del genere, si tengono consultazioni in materia per tener conto dei rispettivi interessi dell'insieme delle parti contraenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art4 · fonte su Normattiva