1. Uno Stato ACP il quale nel quadriennio precedente ha realizzato in generale almeno il 15% dei suoi proventi dall'esportazione di un prodotto contemplato dall'articolo 50 puo' chiedere di beneficiare di un intervento finanziario nell'ambito delle risorse destinate al sistema speciale di finanziamento qualora siano soddisfatte le condizioni stabilite all'articolo 52. 2. Nondimeno, per gli Stati di cui all'articolo 155, paragrafo 3, il tasso di cui al comma precedente sara' pari a 10%. 3. La domanda di intervento e' indirizzata alla Commissione, che l'esamina congiuntamente con lo Stato ACP interessato. L'osservanza delle condizioni viene constatata di comune accordo dalla Comunita' e dallo Stato ACP. Il relativo verbale notificato dalla Commissione allo Stato ACP conferisce a quest'ultimo il diritto all'intervento della Comunita' mediante ricorso al sistema speciale di finanziamento.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art53 · fonte su Normattiva