Per contribuire al conseguimento degli obiettivi enunciati all'articolo 83, le azioni di cooperazione nel settore dello sviluppo rurale comprendono tra l'altro:
- a)progetti di sviluppo rurale integrato che interessano in particolare le aziende familiari rurali e le cooperative, favorendo inoltre le attivita' artigianali e commerciali nell'ambiente rurale;
- b)lavori di sistemazione idro-agricola di vario tipo sfruttando le risorse idriche disponibili: microprogetti di idraulica di villaggio, regimentazione dei corsi d'acqua e sistemazione dei comprensori con controllo totale o parziale delle acque;
- c)interventi nel settore della protezione delle colture, della conservazione e del magazzinaggio dei raccolti, nonche' della commercializzazione dei prodotti agricoli al fine di concretare condizioni tali da incitare gli agricoltori alla produzione;
- d)creazione di unita' agro-industriali che combinino la produzione agricola primaria, la sua trasformazione, il suo condizionamento e la commercializzazione del prodotto finito;
- e)interventi nel settore dell'allevamento protezione, sfruttamento e miglioramento del patrimonio zootecnico, valorizzazione dei prodotti;
- f)interventi nel settore della pesca e della piscicultura sfruttamento delle risorse naturali e sviluppo di nuove produzioni, conservazione e commercializzazione dei prodotti;
- g)sfruttamento e sviluppo delle risorse forestali a fini di produzione o di protezione dell'ambiente;
- h)attuazione di misure per migliorare le condizioni di vita nell'ambiente rurale, quali infrastrutture sociali, adduzione di acqua potabile, reti di comunicazione ecc.;
- i)interventi nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata che possano rivelarsi necessari preventivamente oppure nel corso dell'azione di cooperazione agricola;
- j)interventi nel settore della formazione a tutti i livelli dei dirigenti nazionali destinati ad assumere responsabilita' di concezione, attuazione e gestione delle operazioni di sviluppo rurale, nonche' nel settore della ricerca agraria e zootecnica applicata.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
