La cooperazione nel settore agricolo e rurale, cioe' l'agricoltura, l'allevamento, la pesca e la silvicoltura, si prefigge in particolare di: - sostenere gli sforzi degli Stati ACP per aumentare il loro livello di autoapprovvigionamento alimentare, segnatamente rafforzando la loro capacita' di fornire alle rispettive popolazioni un'alimentazione sufficiente e di assicurare loro un soddisfacente livello nutritivo; - rafforzare la sicurezza alimentare sul piano sia nazionale che regionale ed interregionale; - garantire alle popolazioni rurali redditi che consentano di migliorarne in modo significativo il tenore di vita, - promuovere un'attiva partecipazione delle popolazioni rurali al proprio sviluppo organizzando le comunita' rurali in associazioni e inserendo meglio il contadino nel circuito economico nazionale e internazionale; - creare nell'ambiente rurale condizioni ed un contesto di vita soddisfacenti, soprattutto sviluppando attivita' socioculturali; - migliorare la produttivita' rurale, in particolare col trasferimento di idonee tecnologie e con un razionale sfruttamento delle risorse vegetali ed animali; - ridurre le perdite dopo raccolta; - diversificare le attivita' rurali creatrici di posti di lavoro e sviluppare le attivita' di sostegno della produzione; - valorizzare le produzioni mediante la trasformazione in loco dei prodotti dell'agricoltura, dell'allevamento, della pesca e della silvicoltura; - garantire un migliore equilibrio tra le produzioni agricole connesse con l'alimentazione e' le produzioni destinata all'esportazione; - sviluppare una ricerca agronomica adattata alle condizioni naturali e umane del paese e della regione e rispondente all'esigenza di divulgazione; - preservare, nell'ambito degli obiettivi precitati, l'ambiente naturale, in particolare con azioni specifiche di lotta contro la siccita' e la desertificazione.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~art26 · fonte su Normattiva