1. In considerazione delle loro attuali esigenze di sviluppo, gli Stati ACP non saranno tenuti a sottoscrivere, per la durata della presente convenzione e relativamente alle importazioni di prodotti originari della Comunita', obblighi corrispondenti agli impegni assunti dalla Comunita', a norma del presente capitolo, riguardo alle importazioni dei prodotti originari degli Stati ACP. 2. a) Nel quadro dei loro scambi con la Comunita', gli Stati ACP non operano discriminazioni fra gli Stati membri e accordano alla Comunita' un trattamento non meno favorevole di quello riservato alla nazione piu' favorita.

  • b)Il trattamento della nazione piu' favorita cui si fa riferimento alla lettera a) non si applica alle relazioni economiche e commerciali fra i vari Stati ACP ne' a quelle tra uno o piu' Stati ACP ed altri paesi in via di sviluppo.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art9 · fonte su Normattiva