1. Qualora gli interessi di uno o piu' Stati ACP siano lesi da regolamentazioni comunitarie esistenti, volte ad agevolare la circolazione delle merci, o dall'interpretazione, applicazione o attuazione delle modalita' di dette regolamentazioni, si tengono consultazioni, a richiesta degli Stati ACP interessati, per trovare una soluzione soddisfacente. 2. Allo scopo di trovare una soluzione soddisfacente, gli Stati ACP possono anche evocare in sede di Consiglio dei Ministri altre difficolta' relative alla circolazione delle merci, eventualmente risultanti da provvedimenti in programma o gia' presi dagli Stati membri. 3. Le competenti istituzioni della Comunita' forniscono al Consiglio dei Ministri le piu' ampie informazioni possibili su tali provvedimenti.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~art8 · fonte su Normattiva