1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, e' a lui o al suo rappresentante autorizzato che spetta presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-1-art10 · fonte su Normattiva