1. Sotto la responsabilita' dell'esportatore, spetta all'esportatore o al suo rappresentante autorizzato presentare la domanda per il rilascio di un certificato di circolazione delle merci EUR. 1. 2. L'esportatore o il suo rappresentante presenta, congiuntamente alla domanda, qualsiasi documento giustificativo utile, atto a comprovare che per le merci da esportare puo' essere rilasciato un certificato di circolazione delle merci EUR. 1.

Testo vigente dal 29 marzo 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-03-15;81~protocollo-n-1-art10 · fonte su Normattiva