Gli Stati ACP prendono tutte le misure necessarie per evitare che le merci scambiate in base ad un certificato di circolazione delle merci EUR. 1 che, durante il trasporto, sostano in una zona franca situata sul loro territorio, siano oggetto di sostituzioni o di manipolazioni diverse dalle manipolazioni destinate a conservarle inalterate.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
