I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.
Testo vigente dal 29 dicembre 1980
