I privilegi, le immunita' e le agevolazioni previste dal presente protocollo sono concessi ai beneficiari esclusivamente nell'interesse delle loro funzioni ufficiali. Le istituzioni e gli organi di cui al presente protocollo hanno l'obbligo di rinunciare all'immunita' ogniqualvolta reputino che cio' non sia contrario ai loro interessi.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-3-art10 · fonte su Normattiva