I privilegi, esenzioni e immunita' previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti al fine di accordare ai loro beneficiari vantaggi personali. Se tali privilegi, esenzioni ed immunita' rischiano di ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui possano essere esclusi senza recare pregiudizio all'efficace esercizio delle funzioni dell'INTELSAT, le autorita' qui appresso indicate potranno consentire alla rinuncia a detti privilegi, esenzioni ed immunita':

  • a)le Parti contraenti, nei confronti dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro firmatari;
  • b)il Consiglio dei Governatori, nei confronti del Direttore Generale dell'INTELSAT;
  • c)il Direttore Generale dell'INTELSAT nei confronti dell'INTELSAT e degli altri membri del personale;
  • d)il Consiglio dei Governatori, nei confronti delle persone partecipanti ai procedimenti arbitrali previste dal paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Protocollo.

Testo vigente dal 16 giugno 1981

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:1981-05-25;306~protocollo-art9 · fonte su Normattiva