Art. 9 (Protocollo)
I privilegi, esenzioni e immunita' previsti dal presente Protocollo non sono stabiliti al fine di accordare ai loro beneficiari vantaggi personali. Se tali privilegi, esenzioni ed immunita' rischiano di ostacolare il corso della giustizia, e in tutti i casi in cui possano essere esclusi senza recare pregiudizio all'efficace esercizio delle funzioni dell'INTELSAT, le autorita' qui appresso indicate potranno consentire alla rinuncia a detti privilegi, esenzioni ed immunita':
- a)le Parti contraenti, nei confronti dei loro rappresentanti e dei rappresentanti dei loro firmatari;
- b)il Consiglio dei Governatori, nei confronti del Direttore Generale dell'INTELSAT;
- c)il Direttore Generale dell'INTELSAT nei confronti dell'INTELSAT e degli altri membri del personale;
- d)il Consiglio dei Governatori, nei confronti delle persone partecipanti ai procedimenti arbitrali previste dal paragrafo 3 dell'articolo 8 del presente Protocollo.
Testo vigente dal 16 giugno 1981
