I contratti di appalto finanziati dalla Comunita' non sono soggetti ne' alle tasse di bollo e di registro ne' ai prelievi fiscali di effetto equivalente, esistenti o da creare nello Stato ACP beneficiario. Essi possono tuttavia essere soggetti alla formalita' della registrazione, conformemente alle leggi vigenti negli Stati ACP. Questa formalita' puo' portare alla riscossione di un canone pari alla rimunerazione della prestazione di servizio non superiore al costo dell'atto, conformemente alle disposizioni giuridiche vigenti in ciascuno Stato ACP interessato.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-6-art2 · fonte su Normattiva