[1]PROTOCOLLO N° 6 relativo al regime fiscale e doganale applicabile negli Stati ACP ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita'

[3]1. Gli Stati ACP applicano ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita' un regime fiscale e doganale non meno favorevole di quello applicato nei confronti dello Stato piu' favorito, o nei confronti dell'organizzazione internazionale in materia di sviluppo piu' favorita. Per l'applicazione del primo comma non si tiene conto dei regimi applicati nei confronti degli Stati ACP o di altri paesi in via di sviluppo. 2. Perno restando il paragrafo 1, gli Stati ACP applicano, ai contratti di appalto finanziati dalla Comunita', il regime di cui agli articoli da 2 a 12.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-6-art1 · fonte su Normattiva