1. Se, per cause di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna l'intero quantitativo convenuto nel periodo dovuto, la Commissione accorda, a richiesta dello Stato interessato, il lasso di tempo supplementare necessario alla consegna. 2. Se in un periodo di consegna uno Stato ACP esportatore di zucchero informa la Commissione che non e' in grado di fornire l'intero quantitativo convenuto e non intende giovarsi del lasso di tempo supplementare di cui al paragrafo 1, la Commissione ridistribuisce la quantita' mancante onde permetterne la consegna nel periodo di cui trattasi, la Commissione procede a questa ridistribuzione dopo aver consultato gli Stati interessati. 3. Se per ragioni diverse, non di forza maggiore, uno Stato ACP esportatore di zucchero non consegna in un periodo l'intero quantitativo convenuto, in ciascuno dei successivi periodi di consegna il quantitativo convenuto viene ridotto della quantita' mancante. 4. La Commissione puo' decidere che, nei periodi di consegna successivi, la quantita' mancante venga ridistribuita fra gli altri Stati di cui all'articolo 3. Per questa ridistribuzione si consultano gli Stati interessati.

Testo vigente dal 29 dicembre 1980

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urn:nir:stato:legge:1980-11-29;887~protocollo-n-7-art7 · fonte su Normattiva