1. Qualora lo esigano circostanze eccezionali ovvero cause di forza maggiore che non sono espressamente previste nel presente Accordo, il Consiglio puo', con voto speciale, dispensare un membro da un obbligo prescritto dal presente Accordo, se le spiegazioni fornite da tale membro lo convincono per quanto riguarda le ragioni che lo impediscono dal rispettare questo obbligo. 2. Nell'accordare una dispensa ad un membro in virtu' del paragrafo 1 del presente articolo, il Consiglio precisa le modalita', le condizioni, la durata ed i motivi di questa dispensa.
Testo vigente dal 24 ottobre 1991
