[1]Riestradizione ad uno Stato Terzo

[2]1. Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'articolo 10, senza consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'articolo 7.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;89~trattato-art11 · fonte su Normattiva