[1]Riestradizione ad uno Stato Terzo
[2]Salvo i casi previsti nei punti a) e b) del paragrafo 1 dell'Articolo 10, senza il consenso dello Stato Richiesto lo Stato Richiedente non puo' consegnare a uno Stato terzo la persona che gli e' stata consegnata e che e' richiesta dallo Stato terzo per reati commessi anteriormente alla consegna. Lo Stato Richiesto puo' richiedere la produzione dei documenti ed informazioni indicati all'Articolo 7.
Testo vigente dal 20 agosto 2019
