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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato;

[6]Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue:

[7]Articolo unico.

[8]E' convertito in legge il R. decreto-legge 20 giugno 1935-XIII, n. 1117, concernente «Norme integrative delle leggi vigenti in materia di pensioni di guerra», sostituendosi al secondo comma dell'art. 1 al seguente: «La presentazione, oltre i termini normali stabiliti dalle leggi sulle pensioni di guerra, delle domande di pensione fondate sopra uno stato d'infermita' mentale che si pretenda cagionato da fatti di guerra, e' consentita solo quando la demenza sia esclusivamente e direttamente causata da ferite o lesioni di guerra».

[9]Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

[10]Data a Roma, addi' 14 maggio 1936 - Anno XIV

[11]VITTORIO EMANUELE

[12]Mussolini - Di Revel.

[13]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 27 maggio 1936 al 16 dicembre 2009

Norme correlate

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urn:nir:stato:legge:1936-05-14;890~art1 · fonte del testo