La presente Convenzione sara' ratificata dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. La presente Convenzione entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'. Tuttavia, qualora tale deposito avvenisse meno di quindici giorni prima dell'inizio del mese seguente, l'entrata in vigore della Convenzione sara' rinviata al primo giorno del secondo mese successivo alla data del deposito stesso.

Testo vigente dal 15 ottobre 1964

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urn:nir:stato:legge:1964-09-19;891~convenzione-art3 · fonte su Normattiva