1. Il presente atto sara' ratificato dalle Alte parti contraenti conformemente alle loro norme costituzionali rispettive. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. 2. Il presente atto entrera' in vigore il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Testo vigente dal 29 dicembre 1986

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urn:nir:stato:legge:1986-12-23;909~art33 · fonte su Normattiva