ARTICOLO R 1. Il presente trattato sara' ratificato dalle Alte Parti Contraenti conformemente alle loro rispettive norme costituzionali. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo della Repubblica italiana. 2. Il presente trattato entrera' in vigore il 1° gennaio 1993, se tutti gli strumenti di ratifica saranno stati depositati; altrimenti, il primo giorno del mese successivo all'avvenuto deposito dello strumento di ratifica da parte dello Stato firmatario che procedera' per ultimo a tale formalita'.

Testo vigente dal 24 novembre 1992

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urn:nir:stato:legge:1992-11-03;454~trattato-artr · fonte su Normattiva