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[1]VITTORIO EMANUELE III

[2]PER GRAZIA DI DIO E PER VOLONTA' DELLA NAZIONE

[3]RE D'ITALIA

[4]IMPERATORE D'ETIOPIA

[5]Il Senato e la Camera dei deputati hanno approvato; Noi abbiamo sanzionato e promulghiamo quanto segue: Articolo unico.

[6]E' convertito in legge il Regio decreto-legge 27 ottobre 1937-XV, n. 2627, che aggiorna gli articoli 7 e 8 della legge 13 giugno 1935-XIII, n. 1116, relativa al riacquisto della capacita' militare, alla riabilitazione, alla reintegrazione nel grado, all'impiego di condannati incorsi nella incapacita' militare e all'istituzione di reparti militari speciali. Ordiniamo che la presente, munita del sigillo dello Stato, sia inserta nella raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti del Regno d'Italia, mandando a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato. Data a Roma, addi' 17 maggio 1938 - Anno XVI VITTORIO EMANUELE

[7]Mussolini - Solmi - Di Revel

[8]Visto, il Guardasigilli: Solmi.

Testo in vigore dal 7 luglio 1938 al 16 dicembre 2009

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