parti contraenti offriranno, su base di reciprocita', borse di studio a studenti e laureati dell'altro paese per condurre studi e ricerche a livello universitario o postuniversitario o in istituzioni quali accademie e conservatori nel settore delle discipline umanistiche, delle arti e delle scienze.

Testo vigente dal 1 febbraio 2003

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urn:nir:stato:legge:2003-01-15;9~accordo-art3 · fonte su Normattiva