[1]ACCORDO DI COPRODUZIONE CINEMATOGRAFICA TRA IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE

[2]IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL GOVERNO DELLA REPUBBLICA DEL CILE, di seguito denominati le "Parti"; CONSIDERATO che l'industria audiovisiva (cinema, televisione, video e nuovi mezzi di comunicazione di questo genere) dei rispettivi Paesi potra' trarre beneficio dalla coproduzione di film che per qualita' tecnica e per valore artistico o spettacolare siano in grado di contribuire al prestigio e all'espansione economica delle industrie di produzione e distribuzione audiovisiva in Italia ed in Cile

[3]HANNO CONVENUTO QUANTO SEGUE:

[5]Ai fini del presente Accordo, si intende per "coproduzione audiovisiva" un progetto di film, di qualsiasi durata, incluse le produzioni di animazione e i documentari, realizzato su qualsiasi formato, per l'utilizzazione nelle sale cinematografiche, in televisione, su videocassetta, su videodisco, CD - ROM, o attraverso qualsiasi altra forma di distribuzione. Nuove forme di produzione e distribuzione audiovisiva saranno incluse nel presente Accordo. Tutte le coproduzioni realizzate ai sensi del presente Accordo saranno considerate come film nazionali dei due Paesi. Esse beneficiano di pieno diritto dei vantaggi che risultano dalle disposizioni legali in vigore o che potranno in futuro essere emanate in ciascun Paese. Questi vantaggi sono acquisiti solamente dal produttore del Paese che li ha accordati. . La realizzazione di film in coproduzione tra i due Paesi deve ottenere l'approvazione, dopo reciproca consultazione tra le Autorita' competenti dei due Paesi: in Italia: dal Ministero per i Beni e le Attivita' Culturali - Direzione Generale Cinema e in Cile dal Consiglio Nazionale della Cultura e delle Arti.

Testo vigente dal 15 marzo 2006

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Richiamate nel testo

Gli articoli che questa norma nomina.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2006-02-20;90~accordo-art1 · fonte su Normattiva