[1]DELLA FONDAZIONE

[2]1. La Fondazione e' esente da imposte, dazi o da ogni altro diritto, nonche' da ogni divieto o restrizione all'importazione di veicoli destinati "alle attivita' ufficiali" e dei relativi pezzi di ricambio. La Fondazione e' parimenti esente dalla tassa di possesso sui veicoli, che verranno immatricolati in serie speciale. I carburanti e lubrificanti necessari a detti veicoli possono esser acquistati o importati in esenzione dei diritti doganali e delle accise e imposte di consumo, entro i limiti dei contingenti stabiliti per le altre organizzazioni internazionali, Tre anni dopo l'importazione la Fondazione potra' disporre liberamente di tali veicoli senza divieti, restrizioni, diritti doganali o altri diritti.

Testo vigente dal 30 giugno 2012

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urn:nir:stato:legge:2012-06-05;90~accordo-art10 · fonte su Normattiva