[1]Soluzione di controversie

[2]1. Le Autorita' Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato. 2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali. 3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

Versioni nel tempoStampa / PDF

Norme correlate

Ogni gruppo dice da dove viene il collegamento.

Sullo stesso tema

Articoli vicini per contenuto, trovati dall’indice del sito: una somiglianza, non un rinvio.

Versioni nel tempo

Di questo articolo abbiamo una versione sola

Normattiva pubblica le versioni storiche solo per alcune raccolte, e quella da cui viene questo atto non è fra quelle. Stiamo recuperando la multivigenza atto per atto: quando arriva, qui compare la storia completa con le date.

urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art24 · fonte su Normattiva