[1]Soluzione di controversie
[2]1. Le Autorita' Centrali dei due Stati, su proposta di uno di essi, svolgeranno consultazioni in materia di interpretazione o applicazione delle disposizioni del Trattato. 2. Qualsiasi controversia sull'interpretazione e l'applicazione del presente Trattato sara' risolta mediante consultazione tra le Autorita' Centrali. 3. Qualora esse non raggiungano un accordo, la controversia sara' risolta mediante consultazione per via diplomatica.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
