[1]Altri Strumenti di Cooperazione
[2]Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
