[1]Altri Strumenti di Cooperazione

[2]Il presente Trattato non impedisce agli Stati di prestarsi altre forme di cooperazione o assistenza giudiziaria in virtu' di specifici accordi, di intese o di pratiche condivise, se conformi ai rispettivi ordinamenti giuridici e ai trattati internazionali a cui le parti aderiscono.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art23 · fonte su Normattiva