[1]Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria

[2]1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformita' con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato. 2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi. 3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.

Testo vigente dal 3 luglio 2015

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urn:nir:stato:legge:2015-06-15;90~trattato-art4 · fonte su Normattiva