[1]Esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria
[2]1. All'esecuzione della domanda di assistenza giudiziaria si procede in conformita' con la legislazione nazionale dello Stato Richiesto e secondo le disposizioni del presente Trattato. 2. L'assunzione delle prove richieste e la loro trasmissione allo Stato Richiedente sono effettuate in tempi brevi. 3. Se lo Stato Richiedente ne fa espressa domanda, lo Stato Richiesto lo informa della data e del luogo di esecuzione degli atti richiesti.
Testo vigente dal 3 luglio 2015
