[1]Richieste di Estradizione avanzate da piu' Stati

[2]Se la Parte Richiesta riceve domande di estradizione riguardanti la stessa persona da due o piu' Stati, compresa la Parte Richiedente, per gli stessi o diversi reati, essa prende in considerazione le seguenti circostanze ai fini della decisione:

  • a)se le domande sono state formulate sulla base di trattati vigenti;
  • b)la gravita' del reato;
  • c)la data ed il luogo in cui e' stato commesso il reato;
  • d)la nazionalita' e la residenza permanente della persona;
  • e)le date di presentazione delle richieste;
  • f)la possibilita' di una successiva estradizione verso uno Stato terzo.

Testo vigente dal 20 agosto 2019

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urn:nir:stato:legge:2019-07-24;90~trattato-di-estradizione-art13 · fonte su Normattiva