[1]DI COOPERAZIONE

[2]Le Parti coopereranno in materia di: 3.1 Difesa e sicurezza; 3.2 Formazione e addestramento militare e assistenza tecnica; 3.3 Ricerca e sviluppo in ambito militare; supporto logistico; 3.4 Operazioni di sostegno alla pace; 3.5 Altri settori militari di interesse comune per entrambe le parti.

Testo vigente dal 4 agosto 2020

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urn:nir:stato:legge:2020-07-17;90~accordo-art3 · fonte su Normattiva